Art. 1 Denominazione e sede

È costituita l’associazione di volontariato culturale, politica e sociale denominata “Punto A Sud”, di seguito solo associazione.

L’associazione ha sede in Lagonegro, (Pz) al Viale Colombo, 72 – CAP. 85042. Una eventuale variazione della sede può essere deliberata dal Consiglio Direttivo il quale ne darà immediata comunicazione agli associati tramite lettera semplice.

 

Art. 2 Scopo

L’associazione non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Nel rispetto delle leggi vigenti, essa ha per obiettivo di avvicinare il maggior numero possibile di cittadini alla vita politica, sociale ricreativa e culturale, utilizzando la propria sede e attività come luogo di aggregazione aperto a tutti, con particolare riguardo ai giovani, per dare vita a nuove idee e ad un nuovo futuro per il territorio. Promuove ogni tipo di attività tendente a valorizzare la cultura e la civiltà nazionale e d europea.

A tale proposito è garantita la massima libertà di dibattito all’interno dell’associazione e nell’ambito delle iniziative da essa organizzate.

L’associazione può sostenere movimenti, comitati e gruppi anche con altra sigla distintiva, mirante a realizzare gli scopi in ambiti volta per volta determinabili, ovvero cooperare con tutte le organizzazioni e le istituzioni, non necessariamente aventi scopi analoghi.

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l’intervento dei soci, in particolare:

  • promuovere iniziative di natura politica, sociale e culturale;
  • organizzare manifestazioni artistiche, culturali, musicali, incontri, convegni, dibattiti;
  • promuovere attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di siti internet mailing list e newsletter, e-book, pubblicazioni di atti di convegni mostre e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiuti, ivi compresa la realizzazione grafica e della comunicazione;
  • stampare, distribuire, porre in vendita libri e pubblicazioni, produrre, acquistare, distribuire, proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora;
  • fornire servizi di gestione e/o di accesso a Enti, Fondazioni e Biblioteche, pubbliche e private;
  • organizzare od offrire il patrocinio a gare, incontri, tornei sportivi;
  • promuovere, con attività di volontariato, la solidarietà, ed il sostegno nel sociale;
  • organizzare attività volte alla salvaguardia e promozione del territorio;
  • denunciare alla cittadinanza fatti e situazioni anomali, circostanziando con esattezza e certezza quanto denunciato, nello spirito della cultura della legalità;
  • favorire la comunicazione, anche non formale, tra amministratori e cittadini oggi esclusi dai momenti decisionali, per la logica di una rappresentanza definita una tantum al momento del voto;
  • partecipare con propri rappresentanti-candidati alle elezioni Amministrative e Politiche;
  • proporre alla collettività opportunità per partecipare a progettare e costruire un futuro consapevole e condiviso;
  • intraprendere attività di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, e in generale esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

Art. 3 Durata

La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come al successivo Art. 28.

 

Art. 4 Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che, di età non inferiore ai sedici anni, condividendo natura, finalità e valori dell’associazione, sottoscrivono lo Statuto impegnandosi a sostenere l’associazione, partecipando alle attività sociali in tutte le sue espressioni, previa iscrizione.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, il quale può insindacabilmente ammettere entro 12 mesi dalla domanda il nuovo socio ovvero respingere la sua domanda entro il termine indicato, senza obbligo di motivare le proprie decisioni.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

 

Art. 5 Tipologia di soci

Gli iscritto all’associazione si dividono in:

  • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell’associazione; sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Art. 6 Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo.

 

Art. 7 Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  • dimissione volontaria;
  • morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
  • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

 

Art. 8 Organi

Gli organi sociali sono:

  • l’Assemblea Generale dei soci;
  • il Presidente;
  • il Coordinatore
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Consiglio dei revisori dei conti;
  • il Consiglio dei Probiviri;
  • il Portavoce.

Art. 9 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il fondamentale momento di confronto e partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. L’assemblea è composta da tutti i soci in regola col pagamento delle quote e che abbiano compiuto il 18° anno di età, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

 

Art. 10 Diritti di partecipazione all’assemblea

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.


Art. 11 Compiti dell’assemblea

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, fax, posta o telegramma.

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attività futura.

Spetta all’assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi rappresentanti dell’associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente e un segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.


Art. 12 Validità assembleare

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che la straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei delegati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

 

Art. 13 Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.

 

Art. 14 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’assemblea dei soci e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente, il segretario con funzioni di tesoriere e un portavoce.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie conoscenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Soci provenienti dalla stessa famiglia o con un qualsiasi grado di parentela non potranno candidarsi e ricoprire cariche all’interno del Consiglio Direttivo contemporaneamente.

 

Art. 15 Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualunque altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato anche dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

 

Art. 16 Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità ed è validamente costituito quando sono presenti almeno 5 membri.

 

Art. 17 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

2. redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al Collegio dei Revisori e all’assemblea dei soci;

3. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto da almeno un terzo dei soci in forma scritta;

4. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

5. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

6. attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

 

Art. 18 Il bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni di assemblea.

 

Art. 19 Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

 

Art. 20 Il Coordinatore

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato, coordina tutte le attività e ne relaziona al Presidente.

 

Art. 21 Il Segretario

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

Art. 22 Il Portavoce

Il Portavoce è nominato dal Consiglio Direttivo. Ad esso è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi .

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Sostituto Portavoce.

Il Portavoce è rappresentante pubblico unico dell'Associazione dinnanzi a istituzioni, mezzi stampa e di videocomunicazione, riportando esclusivamente le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

 

Art. 23 Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall’assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. È investito dei più ampi poteri di controllo della gestione dell’associazione, in particolare del bilancio.

 

Art. 24 Il Collegio dei probiviri

L’assemblea generale nomina ogni 4 anni il Collegio dei Probiviri.

Tutte le eventuali controversie tra i soci o tra essi e i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura.

È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

 

Art. 25 Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 26 Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e di associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale organizzate dall’associazione, dalle raccolte dei fondi regolati come per legge dall’art. 37 c.c., ogni altro tipo di entrate purché di natura lecita.

Elargizioni in denaro, donazioni e lasciti vengono accettate dall’assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.

 

Art. 27 Sezioni

L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Art. 28 Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione, a favore di altra che persegue finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 29 Conclusioni – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

 

 

Lagonegro (Pz), lì 25 maggio 2009